CANONE RAI: TEMPI, ESENZIONI, DOMANDE.
La legge di stabilità 2016, approvata il 22 dicembre scorso, stabilisce che il
canone RAI si paga nella bolletta elettrica a partire dal 1 luglio 2016. La stessa legge ha introdotto il
concetto di presunzione del possesso di un apparecchio televisivo nel luogo dove risiede anagraficamente un soggetto, dove è attiva un’utenza di energia elettrica.
L’importo del canone Rai è di €100,00, detto importo verrà automaticamente addebitato sul contratto di energia elettrica nel luogo in cui il contribuente ha la propria residenza anagrafica. Si specifica nella normativa che il pagamento del canone è dovuto solo per la prima casa ed una sola volta nella famiglia, a condizione che i coniugi e/o i figli siano tutti residenti nello stesso immobile.
Lo Stato presuppone, quindi, la presenza di almeno un apparecchio televisivo in ogni abitazione di residenza, pertanto qualora ricorra uno dei seguenti casi:
1. in nessuna delle abitazioni per le quali l’utente è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica;
2. in nessuna abitazione per le quali l’utente è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento;
3. un altro componente della famiglia anagrafica è intestatario di utenza di fornitura di energia elettrica (nel caso di due persone appartenenti alla stessa famiglia ma intestatarie di utenze separate);
al fine di non pagare il canone si dovrà presentare all’agenzia delle Entrate un’autocertificazione, valida per un anno.
L’autocertificazione può essere presentata anche dall’erede in relazione all’utenza intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per famiglia anagrafica si intende quanto disposto dall’art. 4 del D.P.R. n°223/1989: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora nello stesso comune.
La dichiarazione è presentata sotto la propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).
La dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Ad esempio, se nella stessa famiglia anagrafica un soggetto è titolare dell’utenza elettrica e un altro è il titolare dell’abbonamento Rai, il canone è addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e si procederà alla voltura automatica dell’abbonamento nei confronti del titolare dell’utenza elettrica, senza la necessità di alcun adempimento a carico del vecchio abbonato.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE
L’agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di presentazione delle suddette autocertificazioni ed ha messo a disposizione dei cittadini i vari moduli on-line.
L’autocertificazione può essere presentata in via telematica mediante l’utilizzo di una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati (es. CAF), di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, appositamente delegati dal contribuente.
In alternativa la dichiarazione può essere trasmessa tramite il servizio postale con raccomandata senza busta insieme ad un valido documento d’identità all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1 S.A.T. – Sportello abbonamento tv – casella postale 22 – 10121 Torino. La ricevuta della spedizione dovrà essere conservata per il termine di prescrizione decennale.
TERMINI E SCADENZE
Il termine per presentare l’autocertificazione scade il 30.04.2016 mentre per la trasmissione in via telematica scade il
10.05.2016 per avere effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016.
La dichiarazione presentata a mezzo servizio postale dal 01.05.2016 ed entro il 30.06.2016 ed in via telematica dall’11.05.2016 al 30.06.2016 ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016.
La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e va presentata ogni anno nei termini sopra descritti
A partire dall’anno 2017 e successivi, la dichiarazione per aver effetto dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento deve essere presentata dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso.
La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio- dicembre del medesimo anno.
Ad esempio per l’anno 2017, la dichiarazione sostitutiva presentata dal 01.07.2016 ed entro il 31.01.2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017, se la dichiarazione è presentata dal 01.02.2017 al 30 giugno 2017 questa ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2017.
ATTIVAZIONE DI NUOVA UTENZA
Nel caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica residenziale da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa e fino al 31 dicembre del medesimo anno.
Si specifica che in via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva va presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 ed in via telematica entro il 10 maggio 2016 per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura.
Per ogni informazione rivolgersi agli Sportelli di Federconsumatori Calabria